Libri di Maurizio Fumo
Il ruolo del Giurì d’onore. La tutela della reputazione nell’era della comunicazione estesa
Libro: Libro in brossura
editore: Pacini Giuridica
anno edizione: 2018
pagine: 86
Nato per comporre in maniera incruenta le «questioni d'onore» tra militari e tra gentiluomini, il Giurì d'onore ha poi trovato cittadinanza nell'ordinamento statale: il suo ruolo e la sua funzione sono stati riconosciuti, non solo nel codice penale, ma anche nel «nuovo» codice di procedura penale (artt. 177-180 disp. att). L'istituto sembra aver perso molto del suo appeal a dispetto della funzione compositiva e deflattiva che esso potrebbe svolgere. Se in passato esso serviva per evitare il duello, oggi potrebbe tornare utile per evitare il processo. Gli atti del convegno organizzato dalla Fondazione Castelcapuano e dall'Accademia Nazionale di Scherma (il cui statuto prevede la istituzione di un Giurì d'onore permanente) forniscono, da un lato, un'analisi approfondita della natura e della funzione di un istituto inopportunamente trascurato dalla prassi, dall'altro, una lettura - utile non solo al giurista - dei vantaggi che questa forma di giustizia alternativa potrebbe offrire per gestire, in maniera rapida e professionale, i «conflitti reputazionali» che, nell'era della comunicazione elettronica forse più che nel recente passato, occupano i media e intasano i tribunali.
La diffamazione mediatica
Maurizio Fumo
Libro: Prodotto composito per la vendita al dettaglio
editore: Utet Giuridica
anno edizione: 2012
pagine: 384
Il volume tratta le problematiche relative al delitto di diffamazione, consumato attraverso i media, con specifico riferimento alla giurisprudenza penale della Corte di cassazione. L'Autore riporta, commenta e interpreta le pronunce del Giudice di legittimità su tale tema.
Le falsità valutative
Rossella Catena, Maurizio Fumo
Libro: Libro in brossura
editore: La Tribuna
anno edizione: 2023
pagine: 248
Nel diritto penale, il falso valutativo costituisce una riconoscibile sottocategoria del falso ideologico e non è dunque limitato a talune, specifiche fattispecie. Infatti, se l’agente si discosta volontariamente e consapevolmente da criteri valutativi normativamente imposti o scientificamente indiscussi, quindi vincolanti, rende attestazioni volutamente erronee, e dunque false. E se, nel delitto colposo, il giudizio di rimproverabilità trova fondamento tanto nella ignoranza, quanto - in ipotesi di colpa specifica - nella violazione di norme giuridiche di condotta, non si vede per quale ragione l’ordinamento dovrebbe rimanere inerte quando tale discostamento sia dovuto, non a scarsa preparazione o superficialità, ma a una precisa intenzione di rendere un’attestazione non elaborata secondo indiscussi canoni delle leges artis o delle eventuali, vincolanti direttrici normative. Partendo da tali presupposti, si passano in rassegna numerose fattispecie incriminatrici nelle quali il falso valutativo può agevolmente essere individuato. La stessa attività giusdicente, nella (limitata) misura in cui essa deve conformarsi ad alcuni non controvertibili canoni ermeneutici, può essere predicata di falsità, pur nella consapevolezza che il confine tra libera interpretazione del giudicante e volontario stravolgimento metodologico dei criteri di conoscenza ed apprezzamento è tutt’altro che netto e, comunque, difficilmente riconoscibile.